Immagine di sfondo della pagina Agenzie di viaggio al volante: quando il trasporto dei clienti è un servizio turistico e quando diventa NCC?
07 luglio 2026

Ogni giorno agenzie di viaggi, tour operator e professionisti del turismo si trovano ad affrontare situazioni in cui l’organizzazione di un’esperienza richiede di confrontarsi con norme, responsabilità e possibili rischi interpretativi.
Il caso che affrontiamo oggi nella nostra rubrica "Turismo & Diritto" nasce proprio da una richiesta arrivata alla redazione: un’agenzia di viaggi che organizza un trekking per un piccolo gruppo di escursionisti si chiede se sia possibile utilizzare un pulmino da nove posti, guidato dal titolare dell’agenzia, per supportare i partecipanti durante l’esperienza, recuperare eventuali persone in difficoltà e gestire alcuni brevi trasferimenti logistici. Una situazione apparentemente semplice, ma che apre un interrogativo più ampio: dove finisce il servizio turistico accessorio e dove inizia un’attività di trasporto soggetta alla disciplina NCC?

A rispondere è l’analisi giuridica che segue, con l’obiettivo di offrire agli operatori uno strumento pratico per orientarsi tra opportunità e vincoli normativi.

Il caso

Un'agenzia di viaggi organizza un trekking per un piccolo gruppo di escursionisti in Puglia. Il programma comprende pernottamenti, pasti, assicurazioni e tutti i servizi necessari alla realizzazione dell'esperienza.
Per gestire eventuali imprevisti nasce però un problema pratico: serve un mezzo di supporto. Il veicolo dovrebbe essere utilizzato per recuperare partecipanti che, per stanchezza o difficoltà fisiche, non riescano a completare una tappa; effettuare in alcune occasioni brevi collegamenti tra il punto di partenza o arrivo dei sentieri e l'hotel. La soluzione più immediata sembrerebbe il noleggio di un pulmino da nove posti, guidato direttamente dal titolare dell'agenzia.

Ma è possibile farlo oppure si rischia di sconfinare nell'attività di trasporto persone riservata agli operatori NCC?

La risposta, come spesso accade nel diritto del turismo, non è un semplice sì o no. Dipende da come quel trasporto viene organizzato e quale funzione assume all'interno del viaggio.
Il principio generale: il trasporto di persone è un'attività regolamentata.
Il punto di partenza è la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea contenuta nella legge 15 gennaio 1992, n. 21.
La norma definisce tali servizi come quelli destinati al trasporto collettivo o individuale di persone effettuati a richiesta dell'utenza e individua tra essi il servizio taxi e il noleggio con conducente. L'NCC, in particolare, è caratterizzato da una prestazione di trasporto rivolta a un'utenza specifica per una determinata prestazione a tempo o viaggio. Anche il Codice della Strada, all'articolo 85, disciplina il servizio di noleggio con conducente, prevedendo che i veicoli destinati a tale attività debbano essere autorizzati secondo la normativa specifica.
Da qui nasce il dubbio: se un'agenzia accompagna i propri clienti, sta semplicemente svolgendo un'attività turistica oppure sta esercitando, senza autorizzazione, un servizio di trasporto?

La svolta della Cassazione: il trasporto può essere parte del pacchetto turistico

Sul tema è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27218/2024. Il caso riguardava un'agenzia di viaggi che aveva utilizzato un'autovettura propria per trasportare clienti durante un'escursione inserita in un pacchetto turistico. La Suprema Corte ha escluso che tale attività costituisse automaticamente esercizio abusivo di NCC, chiarendo che il trasporto può rientrare nell'uso proprio del veicolo quando rappresenta un'attività strumentale all'organizzazione del viaggio e non una prestazione autonoma di trasporto. Il principio è importante perché riconosce una realtà tipica del settore turistico: un viaggio organizzato spesso comprende una serie di servizi integrati, e non sempre è possibile separare nettamente l'organizzazione dell'esperienza dai suoi aspetti logistici.

Quindi le agenzie possono trasportare i clienti?

La risposta corretta è: sì, ma non sempre.
Il discrimine non è semplicemente il fatto che l'agenzia trasporti delle persone. Il punto è capire se quel trasporto rimane accessorio rispetto al servizio turistico oppure diventa un'attività autonoma.
Si può sostenere la liceità quando:
- il trasporto è inserito in un pacchetto turistico complessivo;
- il mezzo viene utilizzato esclusivamente per esigenze legate a quel viaggio o esperienza;
- il trasferimento è funzionale alla realizzazione del programma;
- non viene offerto un servizio di trasporto separato rispetto al viaggio;
- il trasporto resta marginale rispetto all'attività principale dell'agenzia.

In questo scenario il mezzo rappresenta uno strumento organizzativo dell'esperienza turistica.

Quando invece il rischio NCC diventa concreto

La situazione cambia se il trasporto assume autonomia.
Per esempio:
- l'agenzia pubblicizza trasferimenti separati;
- il mezzo viene utilizzato abitualmente per accompagnare clienti anche fuori dai pacchetti organizzati;
- il servizio consiste principalmente nel trasferimento da un punto all'altro;
- il trasporto diventa una componente economicamente e organizzativamente autonoma.

In questi casi potrebbe emergere una vera attività di trasporto persone soggetta alla disciplina NCC.

Il caso del trekking: una soluzione possibile, ma con cautela

Tornando al caso in analisi, il pulmino di supporto utilizzato durante un trekking presenta elementi favorevoli e altri più problematici.
A favore dell'agenzia emerge come il mezzo sia funzionale a un'esperienza turistica complessa; come il recupero di partecipanti in difficoltà sia un mero servizio di assistenza e - in ultimo - come i trasferimenti siano collegati esclusivamente alle tappe del programma.
Al contempo, però, occorre attenzionare alcuni elementi ossia che i trasferimenti hotel-sentiero sono programmati; il veicolo viene utilizzato per trasportare direttamente i clienti; il mezzo sarebbe guidato dal titolare dell'agenzia. La soluzione più prudente potrebbe quindi essere quella di distinguere le due funzioni: utilizzare un mezzo proprio o noleggiato come supporto logistico e per emergenze effettive e affidare a un operatore NCC autorizzato i trasferimenti programmati tra hotel e punti di partenza/arrivo.

La regola pratica: non conta il volante, conta la funzione

La sentenza della Cassazione apre una possibilità importante per gli operatori turistici, ma non introduce una libertà generale di trasporto clienti. La domanda da porsi, dunque, non è: "L'agenzia può guidare un pulmino?" bensì "Quel pulmino sta servendo il viaggio oppure sta sostituendo un NCC?". La differenza può sembrare sottile, ma giuridicamente è decisiva. Nel turismo contemporaneo, dove le esperienze diventano sempre più personalizzate e integrate, il confine tra organizzazione del viaggio e servizi accessori è destinato a essere sempre più spesso oggetto di interpretazione.

La risposta al caso

Alla luce del quadro normativo e del principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 27218/2024, la soluzione prospettata dall’agenzia non può essere considerata automaticamente vietata. L’utilizzo di un pulmino da nove posti, anche se noleggiato senza conducente e guidato dal titolare dell’agenzia, può essere ritenuto compatibile con l’attività turistica quando il mezzo viene utilizzato come strumento organizzativo del viaggio e il trasporto dei partecipanti rimane una prestazione accessoria e funzionale alla realizzazione del pacchetto turistico.
Nel caso specifico del trekking, il recupero di un escursionista che non riesca a completare una tappa per stanchezza o difficoltà oggettive appare riconducibile a un’attività di assistenza e supporto all’esperienza organizzata, più che a un autonomo servizio di trasporto.
Diverso è il discorso per i trasferimenti programmati tra hotel e sentieri. Sebbene anche questi possano essere collegati al programma turistico complessivo, rappresentano l’elemento più delicato perché si avvicinano maggiormente a una prestazione di trasporto organizzata.


Per questo motivo, in un’ottica prudenziale, la soluzione più difendibile sarebbe distinguere le due funzioni:
- utilizzare il mezzo noleggiato dall’agenzia esclusivamente come supporto logistico e per eventuali recuperi legati alla sicurezza e all’assistenza dei partecipanti;
- affidare a un operatore NCC autorizzato i trasferimenti programmati tra struttura ricettiva e punti di partenza o arrivo dei percorsi.

Se invece l’agenzia decidesse di utilizzare il pulmino anche per i trasferimenti ordinari previsti dal programma
, sarebbe opportuno verificare preventivamente alcuni aspetti: la corretta copertura assicurativa, le condizioni del contratto di noleggio e la qualificazione dell’utilizzo del veicolo rispetto alla normativa vigente.

In sintesi:
il pulmino può essere uno strumento di supporto al viaggio, ma non deve trasformarsi nel mezzo attraverso cui l’agenzia svolge un servizio di trasporto clienti autonomo. Il criterio decisivo resta quindi quello indicato dalla Cassazione: non conta soltanto il fatto che l’agenzia trasporti dei clienti, ma la funzione che quel trasporto svolge nell’economia complessiva del viaggio.

Gaia Guarino

--

Hai un dubbio giuridico legato alla tua attività turistica?

La rubrica "Turismo & Diritto" nasce anche per dare voce alle esigenze concrete degli operatori del settore. Se hai un caso, una situazione particolare o un quesito normativo che riguarda la gestione della tua attività scrivici su: diritto@turismo-attualita.it
Le domande più interessanti potranno diventare oggetto di approfondimento nella nostra rubrica.

Cerca