
La prenotazione telefonica agli alberghi diventa “vincolante” per tutti
Con una recente sentenza della Cassazione, la prenotazione telefonica di una camera d’albergo, per un cliente, diventa vincolante per il cliente e per l’albergatore stesso, nel senso che viene paragonata all’accensione di un vero e proprio contratto di vendita della camera stessa. Nel dettaglio la sentenza recita che “il contratto d’albergo concluso direttamente con l’albergatore o tramite agenzia di viaggio, si conclude nel momento in cui l’albergatore viene a conoscenza dell’accettazione (espressa o tacita) del cliente e questa accettazione può essere anche espressa telefonicamente. Nel caso di un mandatario (agente di viaggio) il cliente è tenuto a rispettare le stesse regole, poiché l’adv agisce per conto e nome dell’albergatore. La disdetta di una prenotazione alberghiera telefonica, dunque, equivale ad una rescissione di contratto con tutte le conseguenze del caso.