Immagine di sfondo della pagina La prenotazione telefonica agli alberghi diventa “vincolante” per tutti
29 gennaio 2003

Con una recente sentenza della Cassazione, la prenotazione telefonica di una camera d’albergo, per un cliente, diventa vincolante per il cliente e per l’albergatore stesso, nel senso che viene paragonata all’accensione di un vero e proprio contratto di vendita della camera stessa. Nel dettaglio la sentenza recita che “il contratto d’albergo concluso direttamente con l’albergatore o tramite agenzia di viaggio, si conclude nel momento in cui l’albergatore viene a conoscenza dell’accettazione (espressa o tacita) del cliente e questa accettazione può essere anche espressa telefonicamente. Nel caso di un mandatario (agente di viaggio) il cliente è tenuto a rispettare le stesse regole, poiché l’adv agisce per conto e nome dell’albergatore. La disdetta di una prenotazione alberghiera telefonica, dunque, equivale ad una rescissione di contratto con tutte le conseguenze del caso.

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