Ryanair, AIAV chiarisce le regole della piattaforma TAD per le agenzie di viaggio
L'associazione interviene sulle principali critiche emerse nel settore: “Nessuna limitazione al lavoro degli agenti, ma è vietato lo screen scraping. Le tariffe promozionali restano escluse”
Non accennano a diminuire le polemiche attorno a Travel Agent Direct (TAD), la piattaforma ufficiale creata da Ryanair per consentire alle agenzie di viaggio offline di accedere in modo autorizzato alla prenotazione e vendita dei voli della compagnia. Uno strumento pensato per regolamentare i rapporti tra la compagnia aerea e le agenzie, eppure finito al centro di un acceso dibattito nel settore. A generare confusione sono state, secondo AIAV, interpretazioni distorte, letture incomplete e vere e proprie fake news che stanno circolando soprattutto sui social network, con il rischio di alimentare allarmismi ingiustificati tra gli operatori.Per fare chiarezza, l’avvocato Veronica Scaletta, responsabile legale dell’associazione e parte attiva nella definizione dell’accordo con Ryanair, interviene punto per punto per rispondere alle contestazioni emerse.
«L’obiettivo – chiarisce – è offrire agli agenti di viaggio strumenti interpretativi precisi e concreti, in modo da affrontare il dibattito con elementi reali e non con supposizioni. È fondamentale distinguere le reali condizioni operative dalle interpretazioni scorrette che stanno destabilizzando il mercato».
Nessun divieto di assistenza al cliente
Uno dei punti maggiormente fraintesi riguarda l’ipotetico divieto per l’agente di viaggio di assistere il passeggero dopo l’acquisto. Un’interpretazione definita “assolutamente falsa” da Scaletta: «Non esiste alcun limite all’attività di assistenza da parte dell’agente. Ryanair chiede che vengano inseriti anche i dati del passeggero per poter comunicare eventuali cancellazioni o ritardi direttamente all’interessato, ma ciò non esclude né limita in alcun modo il ruolo dell’agente nel supporto al cliente».
Foro competente, rimborso, responsabilità: le precisazioni legali
Smentita anche la presunta impossibilità di ricorrere all’arbitrato. «La parola arbitrato non compare affatto nei termini e condizioni pubblicati sulla piattaforma TAD. Non esistono quindi preclusioni all’esercizio di un’azione legale, qualora si rendesse necessario».Quanto alla responsabilità economica dell’agente in caso di disservizi, Scaletta precisa: «Anche in questo caso siamo di fronte a un’interpretazione infondata. L’agente, come qualunque soggetto, può essere chiamato a risarcire un danno solo qualora sia dimostrato che lo ha causato con il proprio comportamento. Non c’è alcuna responsabilità oggettiva imposta dalle condizioni TAD».
Altro tema sollevato è quello del termine di 24 ore per la richiesta di rimborso, che alcuni operatori hanno interpretato come una scadenza oltre la quale si perde il diritto a ottenere il rimborso.
«Il termine delle 24 ore è effettivamente previsto, ma serve a garantire una gestione tempestiva delle pratiche, in favore del passeggero. Non implica alcuna decadenza automatica del diritto, che resta valido anche oltre questo termine, come del resto non è scritto da nessuna parte che il rimborso venga negato dopo le 24 ore».
Quanto alla competenza territoriale in caso di controversie, AIAV distingue due situazioni: «Se la controversia coinvolge due operatori economici – come nel caso di un’agenzia di viaggi e Ryanair – il foro competente è quello di Dublino. Ma se la controversia coinvolge il consumatore finale, resta valido il principio del foro del consumatore, quindi italiano».
Comunicazioni, tariffe, informazione: cosa è vietato davvero
Tra le interpretazioni errate, circola anche quella secondo cui gli agenti non potrebbero comunicare al cliente le informazioni di volo. «Una lettura completamente fuorviante – commenta Scaletta –. Nessuno vieta all’agente di comunicare orari, tratte o codici di volo al proprio cliente. Il divieto riguarda esclusivamente la pratica dello screen scraping, ossia la raccolta automatizzata di dati per rivendere biglietti online a condizioni diverse. La vendita offline, tramite agenzia, resta un canale del tutto legittimo e distinto».
Altro tema critico è l’obbligo di indicare separatamente il costo del volo, anche all’interno di pacchetti turistici. Anche questo, secondo AIAV, è un fraintendimento:«L’obbligo di trasparenza sui prezzi riguarda solo la vendita del biglietto come servizio singolo. Se il volo è incluso in un pacchetto, venduto con prezzo globale, non c’è alcuna necessità di scorporare e dichiarare separatamente la tariffa aerea».
Infine, la questione delle tariffe promozionali, non accessibili attraverso TAD: «È una clausola nota sin dall’inizio – spiega – e rientra nel pieno diritto commerciale della compagnia. Le tariffe promozionali rappresentano comunque una quota marginale rispetto all’inventory complessiva, che resta interamente accessibile agli agenti attraverso la piattaforma».
Avataneo: “Un accordo storico, primo passo per restituire dignità agli agenti”
Sul valore politico dell’accordo raggiunto, interviene direttamente Fulvio Avataneo, presidente AIAV, che ne rivendica la portata: «Possiamo affermare con chiarezza che oggi nulla è più come prima. Gli accordi tra associazioni di categoria, rappresentanti dei consumatori e Ryanair rappresentano una svolta concreta: una soluzione equilibrata e condivisa che restituisce dignità e strumenti operativi agli agenti di viaggio».
Ma non si tratta di un punto d’arrivo: «Grazie a questo accordo, AIAV parteciperà a un tavolo di lavoro semestrale con Ryanair. Il primo incontro è previsto dopo l’estate: sarà un’occasione strutturata per affrontare e risolvere eventuali criticità operative. La perfezione non esiste – conclude – ma TAD è un primo passo importante. E il nostro impegno è continuare a lavorare per migliorarlo, insieme».