Immagine di sfondo della pagina Ryanair sanzionata dall’AGCM: abuso di posizione dominante e condotte anticoncorrenziali confermate
23 dicembre 2025

Il mercato delle agenzie di viaggio italiane affronta una svolta importante: l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha sanzionato Ryanair per abuso di posizione dominante e condotte lesive della concorrenza, confermando le denunce avanzate da AIAV e Fiavet-Confcommercio. La decisione mette fine a un lungo procedimento avviato su segnalazione delle associazioni del settore e chiarisce i limiti entro cui gli operatori dominanti possono operare sul mercato.

Il ruolo di AIAV

AIAV esprime grande soddisfazione per il provvedimento, frutto di un’istruttoria avviata su segnalazione della stessa AIAV nel settembre 2023. L’associazione ha fornito un contributo rilevante, documentando condizioni discriminatorie sistematiche, assenza di alternative concorrenziali su molte rotte e continuità delle pratiche scorrette anche dopo l’avvio dell’indagine.
Nel corso del procedimento, Ryanair aveva mostrato disponibilità a creare un canale di prenotazione dedicato alle agenzie (TAD - Travel Agent Direct), ma le pratiche lesive si sono ripresentate. Come sottolineato dall’ultima memoria di AIAV del 28/11/2025, Ryanair ha escluso dalle piattaforme per agenzie promozioni e tariffe più basse, limitando la competitività rispetto ai clienti che prenotano direttamente sul sito della compagnia, con conseguente danno di immagine.
"L’Autorità ha chiarito che il mercato non può essere governato per saturazione e interdizione. Quando un operatore dominante utilizza leve tecnologiche e contrattuali per estromettere l’intermediazione, non sta efficientando il sistema: ne sta alterando l’equilibrio concorrenziale”, dichiara Fulvio Avataneo, Presidente
Si aggiungono le parole dell’avvocato Veronica Scaletta, che sottolinea: "Siamo soddisfatti di questo risultato, che accoglie in pieno le tesi presentate dalla nostra Associazione, che ha portato avanti con determinazione il procedimento fin dal lontano 2023, senza mai abbassare la guardia, anche dopo la sottoscrizione degli accordi relativi alla piattaforma TAD. Accolgo inoltre con favore la decisione dell'Antitrust che ha preso in considerazione le richieste di AIAV nelle memorie presentate il 28/11 u.s., prima dell'audizione delle parti e non solo ha irrogato una sanzione pecuniaria, ma - cosa che più ci interessa - ha ordinato a Ryanair di porre immediatamente fine ai comportamenti distorsivi della concorrenza e di astenersi in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi".
Ryanair dovrà presentare all’Autorità, entro 90 giorni dalla notifica, una relazione sulle azioni intraprese per conformarsi al provvedimento, con AIAV pronta a vigilare sul rispetto delle regole.

Fiavet-Confcommercio: sanzione da 255 milioni e nodo “parity rate”


Anche Fiavet-Confcommercio rivendica un ruolo centrale nell’azione di denuncia che ha condotto al provvedimento dell’AGCM, emesso il 23 dicembre, con cui l’Autorità ha contestato a Ryanair l’ostruzionismo nei confronti degli agenti di viaggio nella vendita della biglietteria aerea tra il 2023 e il 2025, infliggendo una sanzione di 255 milioni di euro e imponendo l’immediata cessazione delle condotte anticoncorrenziali. Il vettore irlandese dovrà ora adeguarsi e presentare entro 90 giorni una relazione per dimostrare l’interruzione delle pratiche abusive. La vicepresidente vicaria di Fiavet-Confcommercio, Luana De Angelis, afferma: “Siamo soddisfatti per quanto deciso dall’Autorità, che impone a Ryanair di completare quel processo di reale adeguamento alla concorrenza che aveva dovuto intraprendere a seguito di iniziative giudiziarie come la causa avviata nel 2023 da Fiavet Confcommercio avanti il Tribunale di Milano, poi transata con l’accordo TAD di aprile 2025”.
Secondo Fiavet-Confcommercio, tuttavia, l’accordo TAD non era stato rispettato, in particolare sul principio di parity rate, e presentava ulteriori criticità prontamente segnalate all’AGCM con documentazione dettagliata e durante l’audizione finale del 10 dicembre scorso.
“Ci aspettiamo che ora il vettore dia seguito a quanto disposto dall’Autorità, ponendo tutte le agenzie di viaggio realmente in una condizione di reale parità operativa. Tramite il portale dedicato TAD, la vendita della biglietteria deve avvenire alle medesime condizioni riservate ad un acquirente diretto”, continua De Angelis, aggiungendo: “I cittadini hanno diritto di rivolgersi a un’agenzia di viaggio e accedere alle stesse tariffe e agli stessi voli senza l’obbligo di passare per l’account My Ryanair”.
Fiavet-Confcommercio sottolinea come la decisione dell’Autorità tuteli non solo i diritti degli agenti di viaggio, ma anche quelli dei consumatori, soprattutto sulle tratte in cui Ryanair rappresenta l’unico vettore disponibile. Dopo la firma dell’accordo TAD, secondo l’Associazione, il vettore non avrebbe rispettato gli impegni assunti, riservando le tariffe più basse alla vendita diretta, imponendo l’uso dell’account MyRyanair ai clienti e introducendo ulteriori vincoli operativi. “Abbiamo garantito la tutela dei diritti degli agenti di viaggio prima del TAD, e lo continueremo a farlo anche ora, vigilando affinché cessi ogni stortura a danno degli agenti”, conclude De Angelis.

La posizione di eDreams ODIGEO

Anche eDreams ODIGEO accoglie con favore la sentenza dell’AGCM, che conferma come Ryanair abbia orchestrato strategie sofisticate di coercizione dei concorrenti e inganno dei mercati finanziari.
Secondo l’Autorità, i documenti sequestrati nella sede centrale Ryanair dimostrano che la dirigenza ha consapevolmente ingannato azionisti e CdA sulle performance finanziarie tra fine 2023 e inizio 2024, attribuendo falsamente a un presunto boicottaggio delle Ota il calo delle vendite derivante invece da un programma interno di blocco delle prenotazioni, denominato 'Shield'.

L’indagine evidenzia un piano illegale a più fasi per eliminare la concorrenza, che comprende:

- Blocco tecnico illegale (“Shield”) per fermare le prenotazioni Ota e convertire gli utenti in clienti diretti;
- Ostacoli discriminatori verso i clienti, inclusi processi di verifica facciale volti a bloccare prenotazioni;
- Denigrazione e campagne diffamatorie, come dimostrano email interne riguardo ai prezzi inferiori di eDreams Prime;
- Accordi coercitivi di distribuzione, noti come “Approved Ota”, che limitavano la competizione delle agenzie indipendenti.

L’AGCM evidenzia che queste condotte hanno sfruttato la posizione dominante della compagnia e violato norme concorrenziali, di protezione dei dati e dei consumatori.
“La sentenza Antitrust di oggi svela un'illegalità sistemica nel cuore di Ryanair, dimostrata da prove scioccanti confiscate nella loro stessa sede", commenta Guillaume Teissonnière, General Counsel di eDreams ODIGEO. "Delinea un piano calcolato e orchestrato non solo per abusare della posizione dominante sul mercato, ma anche per ingannare attivamente i mercati finanziari sulle conseguenze autoindotte. È importante notare che non si tratta di un incidente isolato: è l'ultimo di una serie crescente di decisioni vincolanti in tutta Europa che Ryanair ha sistematicamente scelto di ignorare. Questa cultura aziendale di totale disprezzo per la legge deve finire. Chiediamo quindi alle autorità di tutta Europa di seguire l'esempio dell'AGCM e intervenire immediatamente. È tempo di far rispettare la legge, ripristinare la fiducia del mercato e smantellare tutti gli ostacoli illegali, assicurando che a nessuna azienda sia permesso di operare al di sopra della legge”.

L'intervento di FTO

“La sentenza sull’abuso di posizione dominante a carico di Ryanair richiama al rispetto delle regole di concorrenza e al principio della par condicio operativa per tutti gli operatori della filiera turistica”.
Lo commenta Franco Gattinoni, presidente di Fto-Confcommercio, in merito alla decisione dell’Antitrust sulla compagnia aerea irlandese. “La nostra federazione – aggiunge Gattinoni – da sempre orientata alla collaborazione e al dialogo con gli altri stakeholder del comparto, è stata costretta ad aprire una segnalazione all’Agcm per tutelare l’attività professionale delle agenzie di viaggio, fortemente penalizzata da pratiche non coerenti con un mercato equo e trasparente. Il provvedimento evidenzia infine le criticità derivanti dall’assenza di una governance nazionale dei trasporti, che consente a singoli vettori di operare secondo logiche di ‘divide et impera’, di orientare il traffico in funzione dei benefici di contributi pubblici concessi da enti aeroportuali ravvicinati e di non garantire una programmazione dei voli stabile, con ricadute negative sulla pianificazione delle nostre imprese e sulla promozione turistica delle destinazioni”.

Un precedente storico

La sentenza dell’AGCM segna un precedente storico per il mercato delle agenzie di viaggio in Italia e per l’industria europea, ribadendo il principio che nessun operatore può abusare della propria posizione dominante a scapito dei concorrenti e dei clienti.

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