AdvUnite contro Volotea: “Supplemento carburante discriminatorio per le agenzie di viaggio”
Scontro tra Volotea e AdvUnite – Associazione Agenzie di Viaggio Unite sul nuovo supplemento carburante introdotto dal vettore per le prenotazioni effettuate tramite agenzia.
L’associazione denuncia una misura “opaca e discriminatoria”, annunciata proprio mentre la Commissione europea ha pubblicato nuove linee guida che ribadiscono l’illegittimità dei sovrapprezzi carburante applicati dopo l’acquisto del biglietto.
Secondo quanto comunicato da Volotea alle agenzie di viaggio, dal 7 maggio 2026 la contestata “Fair Travel Promise” viene sostituita da un supplemento fisso applicato al momento della prenotazione per il canale intermediato. Per Cesare Foà, presidente di AdvUnite, la misura crea una disparità rispetto al canale diretto della compagnia: “Volotea ci scrive parlando di fiducia e collaborazione, ma nei fatti introduce un sovrapprezzo che colpisce solo chi prenota tramite agenzia, senza neppure indicarne l’importo. Sul canale diretto resta attiva la Fair Travel Promise – un meccanismo variabile e bidirezionale – mentre a noi viene imposto un costo fisso e immediato”.
Foà sottolinea inoltre il ruolo delle agenzie di viaggio nella distribuzione turistica italiana, soprattutto per le destinazioni minori: “Le agenzie di viaggio sono il tessuto connettivo del turismo italiano, specialmente per le destinazioni di provincia che Volotea dice di voler collegare. Danneggiarle con supplementi opachi significa danneggiare il turismo stesso”. L’associazione chiede quindi trasparenza sull’importo del supplemento, parità di trattamento tra i canali distributivi e la sospensione della misura in attesa di un confronto con le associazioni di categoria.
Sul piano giuridico interviene anche Vincenzo Irritato, consulente legale di AdvUnite, secondo cui la tempistica della comunicazione “non è casuale” e arriva a ridosso delle linee guida europee che richiamano l’articolo 23 del Regolamento CE 1008/2008, ribadendo che i supplementi carburante post-acquisto sono illegittimi. Secondo Irritato, lo spostamento del sovrapprezzo al momento della prenotazione non eliminerebbe però i possibili profili critici: “Il nuovo meccanismo solleva un problema di discriminazione tra canali distributivi. Inoltre, l’assenza di indicazioni su importo, formula di calcolo e durata integra potenziali profili di omissione ingannevole ai sensi degli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo”.
AdvUnite ha annunciato di riservarsi eventuali iniziative presso AGCM, ENAC e Autorità di Regolazione dei Trasporti.