Aeroitalia vs ITA Airways, tra identità e battaglie legali. Il parere dell’esperta Gaetana Montalto: “Decisione motivata e fondata su solida giurisprudenza. L’ultima parola? Spetta ai giudici”
Il Tribunale di Roma ordina ad Aeroitalia di cambiare nome per somiglianza con Alitalia. La dott.ssa Gaetana Montalto spiega scenari e conseguenze.
L'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Specializzata Imprese lo scorso 8 maggio 2025 (causa iscritta al n.10547/24 R.G.) ha acceso i riflettori su una questione delicata nel panorama dell’aviazione italiana e nella tutela dei marchi. I giudici hanno infatti accolto il reclamo di ITA Airways nel contenzioso pendente contro la compagnia Aeroitalia, imponendo a quest’ultima il cambio di nome, logo e livrea entro la fine del 2025, ritenuti eccessivamente simili a quelli dello storico marchio Alitalia, oggi di proprietà di ITA Airways. Per comprendere meglio i risvolti legali e pratici di questa decisione, nonché i possibili scenari futuri sia per Aeroitalia sia per ITA Airways, su Turismo & Attualità abbiamo intervistato la dott.ssa Gaetana Montalto, iscritta all’Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale (sezione Marchi) e Legale Rappresentante di Luppi Intellectual Property S.r.l., studio specializzato nella tutela dei segni distintivi.
D: Come valuta l’ordinanza del Tribunale di Roma che ha imposto ad Aeroitalia di cambiare nome per eccessiva somiglianza con Alitalia? Quali sono i principali criteri legali utilizzati per stabilire la confondibilità tra marchi in questo caso?
R: L’ordinanza emessa a favore di ITA Airways si fonda su criteri consolidati in materia di marchi che sono: la somiglianza dal punto di vista grafico, valutata a seguito del confronto tra le figure dei loghi 'Alitalia' con la sua A da una parte, e 'Aeroitalia' dall’altra; la somiglianza dal punto di vista fonetico, valutata a seguito del confronto tra le parole; la somiglianza da punto di vista concettuale, valutata a seguito del confronto tra i significati delle parole. Il Tribunale ha rilevato il rischio concreto di confusione per il pubblico sulla base dell’identità dei servizi offerti e della percezione del segno da parte del consumatore medio, tenendo in considerazione anche la notorietà del marchio Alitalia.
D: Quali scenari giuridici e di mercato si aprono adesso per Aeroitalia dopo questa ordinanza? Quali potrebbero essere le conseguenze pratiche di dover cambiare nome e identità per una compagnia aerea in questo stato di maturità del business?
R: L’ordinanza impone ad Aeroitalia di cessare immediatamente l’uso del dominio ‘aeroitalia.com’ e, entro fine anno, anche l’uso del marchio. Non si tratta di una sentenza definitiva, ma di un provvedimento cautelare con effetti immediati emesso dal Tribunale all’interno di un più complesso contenzioso. Nella nostra esperienza in casi analoghi, se all’esito del giudizio pendente tra le parti verrà confermata la confondibilità tra i segni distintivi, la compagnia dovrà affrontare un complesso cambiamento: investire in ricerche di anteriorità per cercare un nuovo marchio ‘libero’, cioè non anticipato, registrarlo e difenderlo in futuro, nonché lanciare nuove e costose campagne pubblicitarie per diventare in tempi rapidi riconoscibile presso il consumatore.
D: Considerando l’attuale strategia di ITA Airways con il marchio principale accompagnato da ‘inspired by Alitalia’, quali sono le probabilità e le condizioni che permetterebbero a ITA Airways di tornare a utilizzare il marchio Alitalia in modo più diretto?
R: In linea generale dal punto di vista legale, posso dirle che il titolare di un marchio può certamente utilizzarlo anche in forma autonoma, senza associarlo ad altri marchi, a pay-off o a elementi descrittivi. Anzi, aggiungo che per il Consulente in Marchi o l’Avvocato specializzato in IP - che deve poi azionare il marchio in via amministrativa o nei tribunali - è sicuramente la strategia più efficace. Diversa, talvolta, è la posizione del titolare che per scelte di comunicazione decide invece di affiancare il marchio ad altri elementi.
D: Quali opportunità legali e commerciali potrebbero derivare per Aeroitalia da questa decisione? Può questa ordinanza rappresentare una possibilità per Aeroitalia di affermare una propria identità distintiva nel mercato?
R: La decisione impone la cessazione dell’uso del marchio Aeroitalia e del relativo dominio, quindi l’impossibilità di operare sul mercato con i segni distintivi che fino a oggi la contraddistinguevano presso il pubblico. Come dicevamo, il cambiamento obbligato di denominazione implicherà la ricerca di un nuovo marchio non anticipato e al di fuori del perimetro di confondibilità riconosciuto dal Tribunale, oltre alla successiva registrazione e difesa dello stesso. Nella nostra esperienza questi passaggi, pur essendo complessi, possono diventare un’occasione per costruire una nuova identità originale e riconoscibile. Ma lascio la parola agli esperti in marketing e comunicazione per quanto riguarda invece l’impatto di un nuovo marchio sul mercato.
D: Aeroitalia potrebbe utilizzare il marchio Italian Airways (nome della società) che seppur confondibile con ITA Airways, è stato registrato prima? In quel caso ITA Airways potrebbe sempre ricorrere alla ‘resurrezione’ di Alitalia…
R: Partiamo dal presupposto che un marchio registrato può esser validamente usato dal titolare, ma anche dal fatto che nel caso che ipotizza ci troveremmo già in una situazione nella quale Ita e Aeroitalia sono controparti in Tribunale per un’altra questione di marchi. In sostanza, più scenari si aprono e più la situazione si complica e, dalla nostra esperienza in casi analoghi, sappiamo che si complica anche in termini economici per ciascuna parte. È difficile ipotizzare cosa una o l’altra società potrà fare perché dipende da quale segno anticipa effettivamente l’altro, e questa fotografia può essere scattata solo con documenti alla mano, anche tenendo conto delle ragioni strategiche o commerciali che solo ciascuna parte può conoscere.
D: Secondo lei, quali sono i margini di manovra legale per Aeroitalia dopo questa ordinanza? È possibile una reazione sul piano giuridico?
R: L’ordinanza è un provvedimento cautelare. In questo caso, come detto, la pronuncia è stata emessa all’interno di un giudizio già pendente tra le parti e si dovrà attenderne l’esito per sapere se e in quale misura i provvedimenti cautelari rimarranno efficaci. Per quanto si legge, la decisione appare motivata in modo ampio e si fonda su criteri giurisprudenziali consolidati, ma l’ultima parola spetta ai giudici.
Gaia Guarino