Immagine di sfondo della pagina Trasporto aereo tra risarcimenti e nuove regole UE. Poggi, Intermundial: “Ridurre i diritti sui ritardi aerei? Rischio per i viaggiatori e impatto su agenzie e assicurazioni.”
02 luglio 2025

Il Regolamento (CE) n. 261/2004, che disciplina i diritti dei passeggeri in caso di cancellazioni, ritardi e overbooking dei voli, potrebbe presto cambiare. L’Unione Europea sta lavorando a una riforma della normativa e chi viaggia nei cieli europei e internazionali dovrà prepararsi a possibili novità. Si tratta di regole riscritte dopo oltre vent’anni, con l’obiettivo dichiarato di tutelare i consumatori dai disagi legati al trasporto aereo.
Il testo aggiornato ha già ottenuto il via libera dal Consiglio Trasporti dell’UE, ma resta ora da attendere la posizione del Parlamento Europeo, che potrà modificarlo o approvarlo in via definitiva. Come spesso accade, però, la complessità giuridica rischia di creare confusione. Per fare chiarezza, abbiamo chiesto a Matteo Poggi, International Growth Manager di Intermundial, di analizzare le possibili conseguenze della riforma, partendo dal punto di vista di una compagnia assicurativa attiva sul mercato da oltre 30 anni.

D: Attualmente, quali sono i principali diritti dei passeggeri previsti dal Regolamento UE 261/2004 in caso di ritardo o cancellazione del volo?

R: Innanzitutto, va ricordato che il Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che stabilisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato dei voli, si applica ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, nonché a quelli in partenza da un aeroporto situato in un Paese terzo con destinazione un aeroporto dell’Unione Europea, a condizione che il vettore sia comunitario e che nel Paese terzo non siano già previsti benefici simili.
In termini di diritti, il Regolamento distingue tre casi principali, accomunati dal fatto che i passeggeri hanno sempre diritto: a ricevere informazioni sui propri diritti tramite un’apposita comunicazione scritta; al servizio di assistenza durante l’attesa del volo, che include pasti e bevande adeguati, due telefonate o accesso a e-mail, eventuale pernottamento in hotel con trasporto incluso; al rimborso o volo alternativo e alla compensazione economica, il cui importo varia da 250 a 600 euro a seconda della distanza del volo.

D: Cosa accade invece, in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o semplice ritardo?

R: In caso di negato imbarco contro la volontà del passeggero, il vettore è tenuto a informare tempestivamente, a fornire l’indennizzo secondo l’articolo 7 e ad assicurare l’assistenza prevista agli articoli 8 e 9 (trasporto alternativo o rimborso, e assistenza).
Nel caso di cancellazione del volo, i passeggeri hanno diritto all’assistenza ai sensi dell’articolo 8, nonché al rimborso o al volo alternativo e alla compensazione, salvo nei casi di esclusione previsti dalla normativa.
Per quanto riguarda i ritardi, si ha diritto all’assistenza e alla compensazione se il ritardo è:
- pari o superiore a 2 ore per voli fino a 1500 km,
- pari o superiore a 3 ore per i voli intra-UE superiori a 1500 km e per tutti gli altri voli tra 1500 e 3500 km,
- pari o superiore a 4 ore per voli oltre i 3500 km.

D: Si parla della possibilità di modificare la soglia minima per accedere al risarcimento da 3 a 5 o addirittura 12 ore di ritardo: quali sarebbero le principali conseguenze di una riforma di questo tipo per i viaggiatori?

R: La conseguenza principale sarebbe una riduzione significativa della tutela economica per i passeggeri in caso di ritardi o cancellazioni, con una sostanziale perdita di diritti.

D: Dal punto di vista giuridico, quali criticità potrebbe comportare una modifica in peius del Regolamento, considerando la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE a tutela del passeggero?

R: Dal 2004, la Corte di Giustizia dell’UE ha interpretato il Regolamento in modo estensivo e un esempio è proprio il diritto alla compensazione per ritardo, non menzionato direttamente nel testo normativo.
Se le istituzioni europee approveranno una versione più restrittiva, è probabile un aumento del contenzioso: associazioni dei consumatori e giudici nazionali potrebbero sollevare questioni interpretative, in attesa di una nuova stabilizzazione giurisprudenziale.

D: In che modo un'eventuale modifica della normativa potrebbe impattare il settore delle assicurazioni viaggio? Si rischia un trasferimento del ‘peso’ del risarcimento dalle compagnie aeree alle compagnie assicurative?

R: È una questione complessa. In un primo momento, è probabile che molti passeggeri scelgano di sottoscrivere polizze di viaggio più complete, con coperture per cancellazioni e ritardi, per supplire a una normativa più debole. Tuttavia, anche le assicurazioni potrebbero adeguare le proprie condizioni, aumentando i premi o modificando le coperture, per bilanciare il maggior rischio economico a loro carico. In assenza di questo adeguamento, le compagnie assicurative rischierebbero di assumere costi non sostenibili.

D: Dal punto di vista delle agenzie di viaggio e degli intermediari, quali responsabilità potrebbero emergere in caso di normative meno favorevoli ai passeggeri? E che ruolo potrebbe giocare la consulenza legale in questo scenario?

R: Le agenzie di viaggio, pur non erogando direttamente i servizi, hanno il ruolo di fonte informativa principale nel processo di vendita. Sono tenute a fornire dettagli precisi su voli, hotel, assicurazioni, ecc. Una modifica al ribasso del Regolamento n.261/2004 aumenterebbe la loro esposizione a eventuali reclami, nel caso non garantissero una corretta informazione precontrattuale (obbligo previsto anche dalla normativa sui pacchetti turistici).
La consulenza legale sarà chiamata a svolgere un ruolo chiave: sarà necessario aggiornare processi, contratti e formazione del personale, per garantire un’informazione corretta e tutelare sia l’agenzia sia il cliente.

D: Esiste già oggi un divario tra teoria e prassi nell’applicazione del Regolamento? Le compagnie aeree rispettano effettivamente gli obblighi previsti o è spesso necessario un intervento legale per ottenere il risarcimento?

R: In molti casi, le compagnie aeree dispongono di strutture e procedure interne per gestire reclami e compensazioni. Tuttavia, in un’alta percentuale di casi, i passeggeri sono costretti a presentare reclami formali o addirittura a ricorrere ai tribunali per ottenere quanto dovuto.

D: Qual è, secondo lei, il giusto equilibrio tra tutela del passeggero e sostenibilità economica del settore aereo? E quali elementi dovrebbe necessariamente contenere un'eventuale revisione del Regolamento per non ledere i diritti dei consumatori?


R: La revisione del Regolamento nasce da una necessità espressa dalle compagnie aeree, che lamentano un carico economico e operativo eccessivo. Tuttavia, la nuova norma dovrebbe puntare a un modello più bilanciato, che conservi una protezione reale per i passeggeri, ma che rifletta anche le dinamiche operative del settore. Una revisione efficace dovrebbe includere: una definizione più precisa di 'circostanze eccezionali', escludendo eventi non controllabili dalle compagnie (es. scioperi del personale aeroportuale, restrizioni del traffico aereo, condizioni meteo impreviste); una distinzione tra compensazione automatica e risarcimento danni, da applicare solo in presenza di un danno concreto e misurabile, a prescindere dalla natura del disservizio. Ciò permetterebbe di alleggerire il peso economico sul settore senza sacrificare i diritti dei passeggeri, soprattutto nei casi di ritardo lieve. È, insomma, fondamentale che il nuovo Regolamento abbia una redazione chiara e coerente con la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia Europea.

Gaia Guarino

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